PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifiche allo Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige).

      1. Il secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «Per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano è richiesto il requisito della cittadinanza italiana e della residenza nel territorio della provincia. I cittadini italiani, i cittadini dell'Unione europea e gli stranieri ai quali, ai sensi della Costituzione, sia riconosciuto il diritto di voto nelle elezioni amministrative, esercitano il diritto elettorale attivo nelle elezioni dei consigli comunali nella provincia di Bolzano se residenti nel territorio comunale».

      2. L'articolo 63 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è abrogato.

Art. 2.
(Modifica allo Statuto speciale
per la Valle d'Aosta).

      1. Il secondo comma dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, è abrogato.